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 In vigore dal 11-12-2002

I

Denominazione e sede


Art. 1

E' costituita, fin dall'anno 1980, l'Associazione denominata "Pro Loco Taiedo" con sede in Taiedo di Chions. L'associazione è apolitica, autonoma e non ha fini di lucro.

Finalità


Art. 2


1. promuovere iniziative culturali, sportive e turistiche ed ogni altra attività, atta a far conoscere, valorizzare ed accrescere il prestigio e l'interesse per la località;

2. incoraggiare lo sviluppo di attività analoghe, già esistenti, favorendo le tradizioni ed il folclore locale;

3. suggerire idee nuove volte a mantenere ed accrescere il decoro del patrimonio artistico, storico e culturale del paese;

4. segnalare deficienze ed esigenze della comunità attraverso i mezzi ordinari di comunicazione;

5. sviluppare nei cittadini il reciproco senso di collaborazione e fraternità che li leghi e li associ al di sopra di ogni ideologia e nel vicendevole rispetto.

6. assicurare lo svolgimento di servizi di pubblica utilità utilizzando personale volontario e stabilendo convenzioni e/o collaborazioni a carattere continuativo con Enti pubblici e associazioni operanti nel territorio;


Proventi


Art. 3


I mezzi economici con i quali l'associazione provvederà alla realizzazione delle sue finalità, sono costituiti da: quote dei soci, contributi di Enti pubblici e privati, eventuali donazioni, proventi di attività turistiche e ricreative.

 

Soci


Art. 4

Possono diventare soci tutti coloro di età superiore ai 16 anni che, previa domanda, vengano ammessi a far parte dell'associazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 5


Il tesseramento ed il pagamento della quota sociale si rinnovano d'anno in anno nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Tale quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.


Art. 6

Soltanto i soci regolarmente tesserati avranno diritto di partecipare alle assemblee generali, e se maggiorenni, di votare e di essere eletti.


Art. 7


La qualità di soci si perde per dimissioni, morosità o indegnità. Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Un socio si considera moroso quando non provvede a versare la quota sociale entro il 31 Marzo di ciascun anno. In caso di indegnità sarà il Consiglio Direttivo a deliberare l'esclusione.

Assemblea


Art. 8

L'assemblea costituita dai soci regolarmente tesserati ha potere deliberativo.

Art. 9

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro e non oltre il mese di Febbraio. Quella straordinaria tutte le volte che il Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione o almeno un terzo (1/3) dei soci regolarmente tesserati lo ritengano opportuno.

Art. 10

I soci verranno convocati in assemblea con lettera contenente l'ordine del giorno e recapitata a domicilio, almeno sei giorni prima della data dell'adunanza.

Art. 11

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, sarà validamente costituita se sono presenti almeno metà più uno, dei soci aventi diritto al voto. Qualora manchi il numero legale predetto, l'assemblea si riunirà in seconda convocazione e delibererà validamente, qualunque sia il numero dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà trascorrere un intervallo di almeno ventiquattro (24) ore. Un socio può rappresentare per delega solo un altro socio.

Art. 12

L'assemblea ordinaria delibera sulla nomina delle cariche sociali, sul conto consuntivo, sulla formazione del bilancio preventivo, sulla relazione dell'attività da svolgere su eventuali proposte del Consiglio Direttivo; regola inoltre eventuali rapporti con Enti o gruppi precostituiti.

Art. 13

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria diverranno esecutive dopo approvazione a maggioranza assoluta dei votanti. Per quanto riguarda le modifiche statutarie, occorrono invece, per la validità, la presenza di due terzi (2/3) dei soci iscritti, e l'approvazione a maggioranza assoluta dei votanti.

Consiglio Direttivo


Art. 14


L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da sette a dodici membri che durano in carica due (2) anni.


Art. 15

I componenti il Consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea ordinaria a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto. Ogni votante esprime, su apposita scheda, un numero massimo di preferenze pari al numero di consiglieri da eleggere. Non sono ammesse deleghe.

Art. 16

Il Consiglio direttivo si riunisce su invito del Presidente, recante l'Ordine del Giorno. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla seduta sono presenti due terzi (2/3) dei consiglieri, in prima convocazione, e qualunque sia il numero dei presenti, nella seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione, dovrà esserci un intervallo di almeno ventiquattro (24) ore.

Art. 17

Anche i consiglieri, purché siano in numero di tre, possono richiedere la riunione del consiglio, con lettera indirizzata al Presidente.

Art. 18

Il consiglio direttivo provvede all'elezione del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere. Il consiglio traccia le linee programmatiche dell'attività futura e, ove lo ritenga opportuno, nomina commissioni speciali per ogni singola attività, chiamandone a farne parte persone esperte, che abbiano in quel campo, particolari attitudini.

Art. 19

Le delibere del Consiglio vengono approvate con votazione palese per alzata di mano per tutti gli altri argomenti posti in discussione. Fanno eccezione le deliberazioni riguardanti persone per le quali è prevista invece una votazione a scrutinio segreto.

Art. 20

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Si provvederà al rimborso delle spese sostenute per l'associazione purché debitamente comprovate.

Presidenza


Art. 21


Il Presidente viene eletto in seno al Consiglio Direttivo entro trenta (30) giorni dall'avvenuta elezione dello stesso, con votazione segreta, a maggioranza assoluta al primo scrutinio, con maggioranza relativa, al secondo.

Art. 22

I1 Presidente presiede le assemblee, le riunioni del Consiglio, fissa gli ordini del giorno in accordo con il Vice-Presidente e il Segretario. Il Presidente inoltre mantiene contatti con le autorità riferendone in merito al Consiglio. È coadiuvato dal Vice-Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, eletti dal consiglio con le maggioranze previste per l'elezione del Presidente.

Art. 23

Il Presidente rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. In caso di assenza è sostituito dal Vice-Presidente.

Segretario


Art. 24


Il Segretario ha il compito di verbalizzare le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio e coadiuva il Presidente ed il Consiglio nell'esplicazione delle attività esecutive, che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
Il segretario cura la tenuta del libro verbali dell'assemblea, del Consiglio, nonché del libro dei Soci.

Tesoriere


Art. 25


Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione, tiene la contabilità, ed effettua le spese deliberate. Il tesoriere inoltre redige il rendiconto economico annuale consuntivo e preventivo.

Revisori dei conti


Art. 26

I revisori dei conti hanno il compito di eseguire ispezioni dei registri di cassa, controllare i bilanci, consuntivo e preventivo, e di esprimere il loro parere in merito, prima che il Consiglio li sottoponga all'approvazione dell'assemblea.
Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Essi vengono nominati dall'assemblea e durano in carica due anni. All'interno del collegio dei revisori dei conti viene nominato un Presidente.

Divieti


Art. 27

L'associazione non può in nessun modo distribuire ai Soci utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali.

Regolamento interno


Art. 28


Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto verranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci.


Scioglimento

Art. 29

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio sarà devoluto al Comune di Chions.

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